Multa autovelox: obbligo segnalazione guidatore annullato, sentenza del giudice di pace
Il proprietario di un veicolo non sarà più sanzionato se non segnala i dati del guidatore alla prefettura dopo una multa autovelox, secondo la sentenza del giudice di pace. Scopri i dettagli e le implicazioni di questa decisione.
MULTA AUTOVELOX – Il proprietario di un veicolo non sarà più sanzionato se non segnala alla prefettura i dati del guidatore quando l’auto viene fotografata dal dispositivo di rilevamento velocità superiore al limite consentito.
Questo perché al momento è in corso un’opposizione legale contro la multa per eccesso di velocità. Secondo la sentenza 592/2023 del giudice di pace di Pisa, l’articolo 126 bis del Codice della Strada prevede la violazione solo quando sono in corso procedimenti giudiziari o amministrativi contro la sanzione inflitta per la precedente infrazione.L’opposizione presentata dal proprietario del veicolo è stata accolta e l’ordinanza prefettizia è stata annullata. Secondo il giudice di pace, non ci sono elementi sufficienti di responsabilità nella violazione e nemmeno nella giurisprudenza esiste un’interpretazione univoca. Il motivo è valido e ricorda che l’obbligo di segnalare i dati del guidatore scatta solo quando l’opposizione contro la multa viene respinta. In caso di esito sfavorevole per il proprietario del veicolo, l’amministrazione è tenuta a inviare un nuovo invito a ottemperare.
“I sessanta giorni per segnalare le informazioni al prefetto decorrono solo dalla notifica dell’atto”.
In caso di vittoria dell’opponente, la multa viene annullata e viene meno il presupposto della violazione. La sospensione si riferisce all’obbligo invece che al termine per l’adempimento ed è considerata come una sorta di interruzione che riprende a decorrere solo quando si verifica l’evento qualificabile come “esito negativo del giudizio”.