La Corte di Cassazione ha stabilito che chi pubblica sui social post intimidatori, che promettono vendetta o contengono frasi minacciose, può essere punito per minacce. In particolare, la sentenza 11473/23 conferma la condanna a carico di un cliente che aveva promesso vendetta all’avvocato.
La Corte ha precisato che il delitto di minaccia va valutato con criterio medio e in relazione alle concrete circostanze del fatto, senza che sia necessario che la vittima si sia sentita effettivamente intimidita.
La condotta dell’agente deve essere potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima. Il riferirsi a un luogo in cui l’agente avrebbe svolto esternazioni capaci di arrecare dolore al preciso soggetto destinatario dell’avviso è una minaccia, anche se l’atteggiamento minaccioso o provocatorio della vittima non influisce sulla sussistenza del reato.
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