Condannata la guardia medica che rifiuta la visita a domicilio quando la richiesta di soccorso presenta elementi di gravità, anche se poi le condizioni del paziente si rivelano meno serie del previsto. Il medico deve verificare di persona la potenziale situazione di pericolo e non può rimandare l’esame clinico se non ci sono altre emergenze. In caso contrario si configura l’omissione di doveri di ufficio, un reato contro la pubblica amministrazione che punisce il rifiuto consapevole del medico di prendere tempestivamente le misure necessarie per garantire il diritto alla salute dei pazienti.
La sentenza 11085/24 della sesta sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna a quattro mesi di reclusione e altrettanto di interdizione dalla professione per la guardia medica. Il medico ha rifiutato di visitare un paziente che presentava forti dolori addominali, vomito e diarrea, diagnosticando erroneamente una gastroenterite. Il paziente è poi morto per un infarto. Secondo gli Ermellini, il medico avrebbe dovuto valutare in modo più accurato la situazione e non bastava dare semplici consigli sull’alimentazione. La condotta omissiva della guardia medica è stata considerata un reato contro la pubblica amministrazione.
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