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Nulle le fatture ricalcolate dalla società elettrica se non vi è prova della presenza del magnete

Vittoria del consumatore dopo una lunga battaglia giudiziaria perché non vi è prova della presenza di un magnete e annullate fatture per quasi 4.000 euro emesse a seguito di un ricalcolo dei consumi di energia elettrica. La sentenza arriva in data odierna dal Giudice di Pace di Lecce dove un utente assistito dallo staff di avvocati dello “Sportello dei Diritti” si è visto riconoscere le proprie ragioni in merito ad un ricomputo effettuato a seguito di una verifica di addetti della società E-Distribuzione che ritenevano di aver rilevato delle anomalie nei consumi di energia elettrica, arrivando addirittura a ipotizzare la presenza di un magnete a ridosso del contatore dell’utenza in questione.

In realtà, neanche durante il controllo improvviso presso la residenza del cliente nessun mezzo fraudolento era stato reperito e tale circostanza è stata dirimente unitamente alla prova di aver corrisposto, nel corso degli anni e regolarmente, ogni importo richiesto dalla società elettrica e ritualmente fatturato. Il magistrato onorario ha rilevato, infatti, che l’azienda di fornitura aveva sollevato “con la propria costituzione in giudizio vari motivi d’inammissibilità dell’opposizione che non possono essere accolti per totale assenza di prove in tal senso, costituendo semplici presunzioni in punto di fatto, come quella grave di sottrazione di energia elettrica con magnete rimasta priva di riscontro”.

Peraltro, una consulenza tecnica ordinata dal giudice di pace nella persona dell’avvocato Franco Giustizieri, aveva confermato anche che i consumi successivi alla verifica della società di distribuzione erano in linea con quelli precedenti e che, quindi, non vi fosse alcuna prova di maggior utilizzo di energia elettrica rispetto a quella già pagata. In tal senso, ricorda il giudice di pace che “in punto di diritto la rilevazione dei consumi a mezzo il contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (ord. Cassazione n. 2327/19), quindi, spetta all’ente fornitore dimostrare il buon funzionamento del contatore e la legittimità dei consumi richiesti, mentre al fruitore basta dimostrare, cosa fatta dall’opponente anche attraverso la ctu d’ufficio, che l’eccessività dei consumi sono andati fuori dal suo controllo. E che potrebbero essere collegati a fattori esterni ed allo stesso non imputabili. Non vi è dubbio che il credito vantato dalla parte opposta, nel presente giudizio, è restato presunto e non effettivamente e sufficientemente acclarato, letta l’insufficienza probatoria da parte dell’ente creditore, in conclusione, l’opposizione è accolta ed il relativo decreto ingiuntivo è revocato”.

Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, una decisione assai significativa che riequilibra il rapporto tra società elettriche e consumatore finale nel non attribuire alcun crisma di veridicità assoluta alle fatture emesse anche dopo una verifica, se ritualmente contestate. Al colosso non resta che rimanere a bocca asciutta e pagare anche le spese di causa.

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